1. Lo Stato tutela le pari opportunità nella pratica sportiva, riconosce parità di valore allo sport praticato dalle donne e dagli uomini e si impegna a promuovere azioni favorevoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, istituiscono, d'intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), con le Federazioni sportive nazionali, con gli enti di promozione e con le associazioni sportive, una rete di supporto allo sport femminile per la realizzazione di iniziative tese ad aiutare le atlete a conciliare lo sport con la maternità e con il tempo da dedicare alla famiglia.
1. Nel capo X del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, dopo l'articolo 65 è aggiunto il seguente:
«Art. 65-bis. - (Indennità di maternità per le atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica). - 1. Le atlete in maternità che esercitano in modo esclusivo attività sportiva agonistica dilettantistica a livello nazionale o internazionale da almeno un anno, hanno diritto all'indennità
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.